Ape Sociale 2024

L’Anticipo pensionistico sociale, APE, è un’indennità garantita dallo Stato ed erogata dall’INPS, a lavoratori in stato di difficoltà, che chiedano di andare in pensione al compimento dei 63 anni.

E’ una indennità di carattere assistenziale introdotta nel nostro ordinamento dalla legge di Bilancio 232/2017, in via sperimentale, per il periodo intercorrente tra il 1° maggio 2017 e il 31 dicembre 2018.
E’ stata prorogata dalle rispettive leggi di bilancio del 2019, 2020,2021, 2022.

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’Ape sociale al 31 dicembre 2023. La Legge di Bilancio 2024 ha disposto una nuova proroga dell’Ape Sociale, “Anticipo pensionistico”,
per coloro che maturino le relative condizioni e requisiti nel corso del 2024.

L’APE spetta in ragione della maturazione delle diverse condizioni e dei diversi requisiti previsti per:

  • i soggetti in stato di disoccupazione. La legge di Bilancio 234/2021 ha eliminato la condizione del decorso dei 3 mesi dello stato di disoccupazione
  • i soggetti che assistono i familiari a carico
  • i soggetti con una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74%
  • i lavoratori dipendenti impegnati in attività difficoltose e rischiose.

Prima di presentare domanda di APE, occorre richiedere all’INPS il riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio. L’indennità viene erogata direttamente dall’Istituto in 12 mensilità l’anno,
per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il compimento dell’età pensionabile.

SOGGETTI IN STATO DI DISOCCUPAZIONE
si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

Alla data della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso il richiedente deve:

  • risultare in stato di disoccupazione
  • aver fruito dell’intera prestazione per disoccupazione
  • essere residente in Italia
  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto in Italia o all’estero

SOGGETTI CHE ASSISTONO FAMILIARI A CARICO
assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

Alla data di decorrenza dell’APE Sociale il richiedente deve:

  • svolgere attività di assistenza
  • convivere con l’assistito
  • aver compiuto un’età anagrafica di almeno 63 anni ma inferiore a 67 anni
  • aver maturato un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotti per le lavoratici madri, a partire al 1° gennaio 2018, di 12 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 24 mesi
  • aver cessato l’attività lavorativa (da lavoro dipendente, autonomo, parasubordinato)
  • essere residente in Italia
  • non essere titolare di ammortizzatore sociale per disoccupazione (es. Naspi, ASDI, Indennità di mobilità, Indennizzo per cessazione attività commerciale)
  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto in Italia o all’estero.

SOGGETTI CHE HANNO UNA RIDUZIONE DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA AL 74%
hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

SOGGETTI CHE LAVORANO IN ATTIVITA’ GRAVOSE O RISCHIOSE
 sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti professioni (cd. gravose), di cui all’allegato 3 della legge 234/2021:

  • professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
  • tecnici della salute;
  • addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
  • professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
  • operatori della cura estetica;
  • professioni qualificate nei servizi personali e assimilati;
  • artigiani, operai specializzati e agricoltori;
  • conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;
  • operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
  • conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
  • conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
  • operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
  • conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
  • conduttori di mulini e impastatrici;
  • conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
  • operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
  • operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
  • conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
  • personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
  • personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
  • portantini e professioni assimilate;
  • professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
  • professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.