Bonus psicologo 2023: domanda dal 18 marzo al 31 maggio 2024

Il Bonus psicologo, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, è stato reso strutturale innalzando l’importo massimo a 1.500 euro per persona e regolando l’erogazione in base all’ISEE del richiedente.

Con la circolare INPS 15 febbraio 2024, n. 34 l’Istituto fornisce le indicazioni operative per individuare i destinatari del contributo e le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione.

REQUISITI

Possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

A decorrere dal 2023, il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso di:

  • residenza in Italia;
  • valore ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.

DOMANDA

La domanda per il 2023 potrà essere presentata dal 18 marzo al 31 maggio 2024, tramite servizio online o Contact center.

Per le domande relative al 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comun

Requisiti del soggetto beneficiario

Ai fini della concessione del Bonus psicologo, come definito dall’articolo 2 del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologicache siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il beneficio, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti:

  • residenza in Italia;
  • valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.

 Misura del beneficio

Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dall’anno 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:

a) con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

b) con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

c) con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Presentazione della domanda

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità: 

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio[2] on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

La domanda per l’anno 2023 potrà essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024.