PENSIONE ANCIPATA

La pensione anticipata è il trattamento pensionistico che consente ai lavoratori che hanno maturato un determinato requisito contributivo di conseguire l’assegno pensionistico prima di aver compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia.

La pensione anticipata è in vigore dal 1° gennaio 2012 (articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e ha sostituito la precedente Pensione di anzianità che è rimasta accessibile per coloro che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2011, ovvero, per i destinatari delle cd. norme di salvaguardia.

Esistono varie modalità, ad oggi vigenti, per anticipare l’assegno pensionistico prima di aver compiuto l’età anagrafica.

ANTICIPATA ORDINARIA

I soggetti con anzianità contributiva al 31.12.1995 possono  richiedere la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini.

In base alle norme vigenti, tale requisito (in vigore dal 1° gennaio 2016) è previsto fino al 31 dicembre 2026.

Per il raggiungimento del predetto requisito contributivo è utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata fermo restando, il contestuale perfezionamento del requisito di almeno 35 anni di contribuzione escludendo i periodi di malattia e disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico del Fondo pensioni lavoratori Dipendenti.

La pensione anticipata è prevista per gli iscritti:

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che include il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
  • alla Gestione Separata INPS;
  • alle forme sostitutive dell’AGO, come ad esempio il Fondo Volo (per i dipendenti da aziende di navigazione aerea) e la Gestione sport e spettacolo (per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti);
  • alle forme esclusive dell’AGO, come ad esempio le Gestioni dei dipendenti pubblici (dipendenti dello Stato, degli enti locali, del settore sanità, ufficiali giudiziari e gli insegnanti d’asilo dipendenti dei comuni, delle scuole elementari parificate).

ANTICIPATA SISTEMA CONTRIBUTIVO

I lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione dal 1° gennaio 1996, ossia coloro che possono accedere al trattamento pensionistico con il sistema di calcolo contributivo, possono richiedere la pensione anticipata alternativamente:

  • al perfezionamento del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini. Ai fini del perfezionamento del suddetto requisito contributivo non è valutabile la contribuzione derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5;
  • al compimento del requisito anagrafico di 64 anni di età, da adeguare agli incrementi della speranza di vita a partire dal 2025, in presenza di almeno 20 anni di contribuzione effettiva (con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa) e di una prima rata di pensione non inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (cd. importo soglia annualmente rivalutato).

ANTICIPATA CON 64 ANNI DI ETA’ E 38 ANNI DI CONTRIBUZIONE

La pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, entro il 31 dicembre 2022, un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Ai fini del conseguimento della pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

È inoltre necessario possedere, entro il 31 dicembre 2022, un’età anagrafica non inferiore a 64 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il requisito contributivo richiesto per questo tipo di trattamento pensionistico anticipato può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS, e la Gestione Separata. La titolarità di una pensione diretta a carico di una di queste forme di assicurazione obbligatoria preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

Incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro

La pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione. La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione di questi redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

La disciplina delle decorrenze è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi, che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).

Con riferimento a questi lavoratori, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, nel caso in cui, invece, il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO (ad esempio, Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari ecc.), la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”.

I lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (“finestra”).

Con riferimento a questi lavoratori, laddove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico:

  • di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”;
  • di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

ANTICIPATA QUOTA 100

È una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, i requisiti prescritti dalla legge.

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti:

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS;
  • alla Gestione Separata.

Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Ai fini del conseguimento della pensione Quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

I soggetti possono richiedere la prestazione se, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, sono in possesso di:

  • un’età anagrafica non inferiore a 62 anni;
  • un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, qualora richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il requisito contributivo può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS, e la Gestione Separata. La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria indicate preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

ANTICIPATA FLESSIBILE

Il servizio permette ai lavoratori dipendenti e autonomi, che maturano nel corso del 2023 un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni, di richiedere la pensione anticipata flessibile.

La pensione anticipata flessibile è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel corso del 2023:

  • un’età anagrafica di almeno 62 anni;
  • un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti:

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che comprende:
    • il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
    • le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS;
  • alla Gestione Separata.

Alla prestazione non può accedere il personale:

  • appartenente alle Forze armate;
  • delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria;
  • operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
  • della Guardia di finanza.

ANTICIPATA FLESSIBILE 2024

La legge di bilancio 2024 riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, nel 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. 

La pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia. 

Per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, il trattamento decorre dopo sette mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, mentre per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il diritto decorre dopo nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti.