Riammissione rottamazione quater

L’ agenzia delle entrate comunica la proroga per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) introdotta dalla Legge n. 197/2022. Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 18/2024, infatti, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata), già slittati al 18 dicembre 2023 dalla Legge n. 191/2023, si considerano tempestivi se effettuati entro venerdì 15 marzo.

Sono state pertanto prorogate le scadenze per effettuare i pagamenti della Definizione agevolata.

Inoltre, entro lo stesso termine, è possibile pagare anche la terza rata, in scadenza il 28 febbraio 2024.

La norma prevede comunque una tolleranza di cinque giorni, per cui il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro mercoledì 20 marzo 2024.

Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.  In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

L’art. 3-bis della Legge n. 18/2024 ha stabilito il differimento al 15 marzo 2024 dei termini di pagamento previsti per le prime due rate della Definizione agevolata, fissate rispettivamente al 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e al 30 novembre 2023 (seconda rata), già slittate al 18 dicembre 2023 dalla Legge n. 191/2023. 
Lo stesso differimento è previsto per la terza rata, in scadenza il 28 febbraio 2024

Inoltre, sono prorogate al 15 marzo anche le prime due rate (previste, rispettivamente, il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024, dalla Legge n.100/2023) per le popolazioni dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023.